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Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta una pietra miliare nella normativa italiana riguardante la tutela dei lavoratori. Questo decreto è stato concepito per recepire le direttive europee in tema di salute e sicurezza, offrendo un quadro normativo organico che disciplina la protezione dei lavoratori in tutti i settori, sia pubblici che privati.

Modello Partecipativo nella Valutazione dei Rischi

Una delle innovazioni più significative introdotte dal Decreto n. 81 è il modello partecipativo nella valutazione dei rischi. Questo approccio mira a coinvolgere attivamente tutte le figure presenti nell'ambiente lavorativo nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni e dei danni alla salute. La valutazione dei rischi non è più vista come un semplice obbligo burocratico, ma come un processo dinamico e partecipato che coinvolge datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

Il Decreto stabilisce che, accanto ai soggetti tradizionali della struttura aziendale, come il datore di lavoro e i dirigenti, è necessario integrare figure con competenze tecnico-funzionali. Queste figure sono designate per supportare i principali attori aziendali nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Tali disposizioni si applicano a tutti i settori e a tutte le tipologie di rischio (art. 3).

Evoluzione Normativa

Dal momento della sua introduzione, il Decreto n. 81/2008 ha subito numerosi aggiornamenti e integrazioni legislative. Tra le più rilevanti vi sono il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, e il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che hanno ampliato e approfondito il contenuto del Testo Unico. Recentemente, il contesto normativo ha dovuto adattarsi anche alle nuove sfide poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ulteriori disposizioni introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

L'attuale assetto normativo cerca di raggiungere un equilibrio tra la necessità di proteggere i lavoratori e quella di semplificare gli adempimenti burocratici a carico delle aziende. Questo approccio è essenziale per garantire che la sicurezza sul lavoro non diventi un onere insostenibile per le imprese, ma piuttosto un obiettivo condiviso e realizzabile.

Figure di Garanzia della Sicurezza Aziendale

All'interno del sistema di sicurezza aziendale, il Decreto Legislativo n. 81/2008 identifica diverse figure chiave, ognuna con responsabilità specifiche:

  • Datore di lavoro: È il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione del lavoro e del rispetto delle norme di sicurezza. Deve prendere decisioni cruciali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.
  • Dirigente: Questa figura ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro, organizzando le attività lavorative e vigilando su di esse per garantire che vengano rispettate le norme di sicurezza.
  • Preposto: Il preposto è responsabile della supervisione diretta dei lavoratori. Deve garantire che le direttive ricevute vengano seguite e intervenire in caso di comportamenti non conformi, con la possibilità di interrompere l'attività lavorativa se necessario.
  • Lavoratore: Sebbene sia il principale destinatario delle tutele, il lavoratore ha anche responsabilità attive. Deve contribuire alla propria sicurezza e a quella dei colleghi, seguendo le istruzioni ricevute e segnalando eventuali situazioni di pericolo.

In merito alla figura del preposto, è importante sottolineare che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215), il suo ruolo è stato significativamente rafforzato.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a designare il preposto o i preposti (art. 18, comma 1, lettera b-bis, T.U.) per garantire la vigilanza sulle attività di loro competenza, in particolare:

  • Sovrintendere e vigilare affinché i lavoratori rispettino i loro obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di comportamenti non conformi, devono intervenire con le necessarie indicazioni di sicurezza.
  • Interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori, se le disposizioni impartite non vengono attuate o se persistono inosservanze.

Nell'attuale contesto normativo, il lavoratore non è solo un beneficiario delle tutele, ma ha anche responsabilità precise, partecipando attivamente alla sicurezza aziendale, sia direttamente che tramite i propri rappresentanti. Ogni lavoratore è infatti tenuto a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, in base alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, comma 1).

Inoltre, il lavoratore ha specifici obblighi, tra cui (art. 20, comma 2):

  • Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti responsabili della sicurezza.
  • Segnalare immediatamente le carenze nei mezzi e nei dispositivi di sicurezza, così come qualsiasi condizione di pericolo.
  • Astenersi da operazioni o manovre non di propria competenza che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.
  • Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o richiesti dal medico competente.

Altre Figure

Oltre ai tradizionali membri della struttura aziendale, il Decreto Legislativo n. 81/2008 individua ulteriori soggetti che svolgono compiti tecnici, forniscono consulenza (Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente), rivestono funzioni consultive (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e hanno ruoli di intervento in situazioni di emergenza (Addetti alla gestione delle emergenze).

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) deve essere organizzato dal datore di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, oppure mediante l’affidamento a servizi esterni, assicurando che tali ruoli siano ricoperti da persone con le competenze e i requisiti professionali previsti dalla legge (art. 32).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene eletto a livello territoriale, di comparto o aziendale, in base alle modalità stabilite dal decreto (art. 47), e il suo nominativo deve essere comunicato all’INAIL dal datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera aa).

Le attribuzioni del RLS sono definite dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (art. 50), salvo diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, gli Addetti alla gestione delle emergenze (articoli 43-46) devono essere designati dal datore di lavoro per attuare misure di prevenzione incendi, evacuazione in caso di pericolo, salvataggio, primo soccorso e gestione delle emergenze. Questi lavoratori devono ricevere adeguata formazione e disporre delle attrezzature necessarie, e non possono rifiutare la designazione senza un giustificato motivo.

Anche il medico competente è una figura chiave designata dal datore di lavoro, che collabora nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria (articoli 38-42). Deve possedere i requisiti specifici e la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata anche su richiesta del lavoratore in relazione ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1).

La Valutazione dei Rischi e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

La valutazione dei rischi è un elemento centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro. Essa deve riguardare non solo i rischi generali, ma anche quelli specifici a cui possono essere esposti gruppi di lavoratori particolari, come donne, anziani e lavoratori con contratti atipici. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere redatto in modo dettagliato e contenere informazioni chiave, tra cui:

  • Relazione sui rischi: Deve presentare un'analisi completa dei rischi identificati e i criteri utilizzati per la valutazione.
  • Misure di prevenzione: Indicazioni sulle misure di protezione e sui dispositivi di protezione individuale adottati.
  • Procedure operative: Chiarimenti sui ruoli e le responsabilità all'interno dell’organizzazione aziendale in relazione all’attuazione delle misure di sicurezza.
  • Informazioni sui soggetti coinvolti: Il DVR deve contenere i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente coinvolti nella valutazione.

Il DVR deve essere aggiornato in caso di modifiche significative nell’organizzazione del lavoro, di evoluzioni tecniche, o a seguito di incidenti significativi, garantendo che la sicurezza sia sempre un obiettivo attuale e non statico.

Misure di Tutela e Obblighi

Il Decreto n. 81/2008 stabilisce un insieme di misure generali di tutela, mirate a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Queste misure includono:

  • Valutazione dei rischi: Fondamentale per identificare e affrontare i potenziali pericoli.
  • Programmazione della prevenzione: Deve tenere conto delle condizioni tecniche e organizzative dell’azienda.
  • Eliminazione o riduzione dei rischi: L’obiettivo deve essere quello di eliminare i rischi o, se non possibile, ridurli al minimo, in base alle conoscenze tecniche attuali.
  • Principi ergonomici: È necessario seguire i principi ergonomici per ottimizzare l’organizzazione del lavoro.
  • Formazione e informazione: È essenziale fornire formazione adeguata a tutti i lavoratori e a chi ricopre ruoli di responsabilità.

Formazione e Informazione

Un altro aspetto cruciale del Decreto è la formazione e informazione del personale. Ogni lavoratore ha il diritto a ricevere informazioni adeguate sulla prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro. La formazione deve essere specifica e avvenire in determinati momenti, come:

  • All'inizio del rapporto di lavoro.
  • In caso di trasferimento o cambiamento di mansioni.
  • Con l’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie.

Dirigenti e preposti devono ricevere una formazione mirata che comprenda la gestione dei rischi e l’individuazione delle misure preventive e protettive.

Sanzioni

Infine, il Decreto prevede sanzioni in caso di violazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Queste sanzioni possono essere sia amministrative che penali, includendo ammende e, in casi gravi, arresti. Le autorità preposte alla vigilanza, come le ASL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sono responsabili dell’applicazione delle sanzioni e della promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conclusione

In sintesi, il Decreto Legislativo n. 81/2008 rappresenta un passo importante verso la promozione di un ambiente di lavoro più sicuro e salubre in Italia. Con il suo approccio partecipativo, la definizione chiara delle responsabilità e l'accento sulla formazione, il decreto mira a creare una cultura della sicurezza in cui ogni individuo, dal datore di lavoro al lavoratore, gioca un ruolo fondamentale. Questo modello non solo protegge la salute dei lavoratori, ma contribuisce anche a migliorare l'efficienza e la produttività delle aziende, dimostrando che la sicurezza e il benessere possono e devono andare di pari passo con il successo economico.