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Nomina medico competente

Progetto81® , grazie alla sua rete di professionisti, offre il servizio di medicina del lavoro con esami e visite mediche presso la Vostra sede.

Il Medico Competente deve essere nominato, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. , in tutte quelle aziende i cui dipendenti sono soggetti ai rischi specifici per la salute ovvero sottoposti e dunque esposti a:

  • Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive.
  • Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all'amianto.
  • Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, di taglio, movimenti ripetitivi) e biologici.
  • Rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.
  • Movimentazione manuale dei carichi.
  • Uso di attrezzature munite di videoterminali.
  • Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni.
  • Rischio silicosi.
     

L’attività di consulenza professionale per la Medicina del Lavoro si svolgerà attraverso le seguenti prestazioni professionali:

  • Collaborazione, sulla base delle specifiche conoscenze, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
  • Informazione del personale sui rischi lavorativi e sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti, fornendo a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • Partecipazione alla redazione del documento di Valutazione dei Rischi.
  • Assistenza all’individuazione delle misure preventive e protettive.
  • Collaborazione alla preparazione e all’ottimale funzionamento del servizio di Primo Soccorso.
  • Informazione ad ogni lavoratore interessato sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, ad eventuale richiesta dello stesso.
  • Effettuazione di almeno una volta l’anno di un sopralluogo negli ambienti di lavoro.
  • Informazione e aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.
  • Effettuazione di visite mediche preventive dei lavoratori, per certificarne l’idoneità alla mansione ed aggiornamento delle cartelle di tutti gli assunti.
  • Effettuazione periodica di visite di controllo.
  • Segnalazione della necessità di ulteriori indagini da parte di medici specialistici.
  • Partecipazione alla riunione periodica con il Datore di Lavoro, l'RSPP e l'RLS.


Il medico competente è tenuto al segreto professionale, e non può in nessun caso divulgare argomenti espressi nella cartella sanitaria o acquisiti durante i colloqui.
Solo i seguenti termini, con eventuali prescrizioni e/o limitazioni lavorative, devono essere comunicati al Datore di lavoro e/o al RSPP:

  • Idoneo/a alla mansione specifica.
  • Idoneo/a con le seguenti prescrizioni e/o limitazioni.
  • Non idoneo/a alla mansione specifica.

Sopralluogo Medico Competente:

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08).

Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa aventi caratteristiche analoghe (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).
Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.

Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
  • Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
  • Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
     

Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuate:

  • per accertare stati di gravidanza;
  • in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.