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Obblighi del Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/2008)

La principale novità introdotta dal D.Lgs. 81/08, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro e l'introduzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui l'RSPP ne è il responsabile. La valutazione dei rischi è un processo di individuazione dei pericoli e quindi, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo le probabilità e i danni conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali.

Rispetto alla normativa precedente, oggi il Datore di lavoro non è solo responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro ma deve essere partecipe di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 - comma 2 - del D.Lgs. 81/08), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati dai disposti dell' art. 41 della Costituzione Italiana e dall' art. 2087 Codice Civile che obbligano i Datori di Lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della "miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni (cfr. testo art. 2087 codice civile)".

Di seguito gli obblighi del Datore di Lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/08:

Obblighi del Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)

Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:

  • valutazione dei rischi;
  • programmazione della prevenzione;
  • eliminazione e/o riduzione dei rischi;
  • l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;
  • l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;
  • il controllo sanitario;
  • l'informazione e la formazione;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio;
  • l'uso di segnali di avvertimento.
     

Obblighi del Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)

Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:

  • che risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
  • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
  • che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria;
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
     

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riferito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Obblighi del Datore di Lavoro - Obblighi non delegabili (D.Lgs. 81/08, art. 17)

Non sono delegabili:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
  • la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
     

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  • nominare il medico competente;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
  • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • adempiere agli obblighi di informazione e formazione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR;
  • elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti (art. 50);
  • munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
  • convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione;
  • comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.