Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro

Il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP nella propria Azienda è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento quinquennale con una durata rapportata alla classe di rischio aziendale (Basso-Medio-Alto), secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Il corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro si pone come obiettivo l’aggiornamento delle conoscenze di base necessarie per poter svolgere i compiti previsti dalla normativa fornendo o perfezionando gli aspetti normativo-giuridici, aggiornamenti tecnici, aggiornamenti sull'organizzazione e la gestione della sicurezza e sulle fonti di rischio.

I percorsi formativi sono correlati alla classe di rischio aziendale ed i contenuti e durata sono stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011:


I corsi di aggiornamento RSPP datore di lavoro sono erogati interamente in modalità e-learning come previsto dall’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016.

Destinatari

Datori di lavoro (all. II D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) di:

  • Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 lavoratori;
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori.
     

(*) Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Ci sono alcuni casi nei quali il datore di lavoro non può svolgere direttamente il compito del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31, comma 6 lett. A del D.Lgs. 81/2008) che sono:

  1. nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. nelle centrali termoelettriche;
  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  5. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.