L’ Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 ha riformato la precedente normativa in merito alla formazione e all’aggiornamento degli RSPP e ASPP, abrogando i corsi di aggiornamento suddivisi per settori ATECO e prevedendo un unico corso della durata di 40 ore per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP.
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa.
ln relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o una mera riproduzione di argomenti e contenuti gia’ proposti nei corsi base, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L’aggiornamento, che riguarda solo il modulo B dei corsi base, tratta le seguenti tematiche:
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aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
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sistemi di gestione e processi organizzativi;
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fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
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tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
I corsi di aggiornamento RSPP e ASPP si possono svolgere in modalità online, come previsto dall' Allegato V del suddetto Accordo, erogati tramite una piattaforma e-learning che rispetti i criteri dell'Allegato II. I soggetti formatori abilitati sono quelli previsti al punto 2 dell'Allegato A.
La partecipazione ai Corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento RSPP e ASPP.
Ai fini dell’aggiornamento RSPP e ASPP, la partecipazione a Corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell’aggiornamento RSPP e ASPP, la partecipazione a Corsi di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.
In caso in cui il modulo B non sia stato aggiornato entro 5 anni dal corso di formazione base, esonero o precedente aggiornamento, non sarà possibile rivestire l’incarico di RSPP o ASPP. Sarà sufficiente effettuare l’aggiornamento previsto per acquisire nuovamente tutti i requisiti.