Figure della Sicurezza nei Cantieri – Il Titolo IV del D. Lgs. 81/08

Le figure della Sicurezza nei Cantieri

In questo articolo parliamo delle figure coinvolte nella sicurezza sui cantieri, e degli obblighi di Legge a cui devono adempiere, ed in particolare troviamo:

  • il Committente privato;
  • il Committente pubblico;
  • i Coordinatori per la sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione;
  • il Datore di Lavoro;
  • il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • il Medico competente;
  • i Lavoratori;
  • il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • gli addetti alle emergenze.
     

Il committente privato ha l’obbligo di valutare l’entità del cantiere insieme al progettista, per verificare se occorra o meno un coordinatore; il committente privato sceglie, quindi, il coordinatore in fase di progettazione e lo nomina in relazione ai requisiti posseduti e richiesti dalla normativa; sviluppa il disciplinare di incarico; individua le fasi di lavoro e determina la durata delle stesse; ne evidenzia la contemporaneità o la successione; valuta gli aspetti critici della simultaneità delle fasi di lavoro; gestisce il processo costruttivo attraverso un’attenta pianificazione delle fasi di lavoro in condizioni di sicurezza; deve inoltre valutare il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) ed il fascicolo tecnico; nomina il coordinatore in fase esecutiva nel caso in cui fosse obbligatorio; verifica l’idoneità delle imprese; attua comunicazioni essenziali e funge da referente per segnalazioni di inadempienze.

Il committente pubblico è, invece, considerato “il soggetto titolare” del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Per esempio, in un Comune il committente pubblico è individuato nell’organo che ha potere decisionale e di spesa, potrebbe coincidere anche con l’intero Consiglio comunale o con il Sindaco e la sua Giunta o con il Dirigente dell’ufficio tecnico.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è nominato dal committente nel caso in cui si prevede che possano operare più imprese anche non contemporaneamente e deve possedere i requisiti professionali richiesti dal D. Lgs. 81/08. Può incidere nelle scelte progettuali imponendo l’adozione di accorgimenti opportuni a rendere l’opera “sicura” anche nelle successive fasi di manutenzione. È responsabile in prima persona della redazione del PSC e del fascicolo tecnico, a prescindere da chi realmente lo redige, e viene sanzionato in caso di inadempienza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione viene designato dal committente prima dell’affidamento dei lavori, o successivamente nel caso in cui subentrano altre imprese nell’esecuzione dell’opera, deve avere i requisiti di cui al D. Lgs 81/08, che coincidono con quelle del coordinatore in fase di progettazione. Per il ruolo e la funzione che a lui competono, se inadempiente, può incorrere in sanzioni molto gravi e può essere perseguito penalmente.

Il datore di lavoro deve redigere un programma attuativo di Prevenzione e Protezione; nominare figure di responsabilità ovvero il RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione), gli ASPP (Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione), il medico competente, gli addetti alle emergenze e gestione del primo soccorso aziendale; provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori; deve fornire ai lavoratori dispositivi di protezione adeguati individuali o collettivi; consentire ai RLS / RLST di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di accedere alle informazioni; organizzare il cantiere; ricevere dal committente il PSC e quindi procedere in questo caso ad analizzarne i contenuti, accettarlo e passare alla stesura del POS (Piano Operativo di Sicurezza), trasmettere a sua volta il PSC alle imprese subappaltatrici e presentare eventualmente al coordinatore in fase esecutiva proposte di integrazione al PSC; redigere o fa redigere il POS, verificando a sua volta che il POS sia coerente con quanto richiesto dagli allegati contrattuali (capitolato, descrizione lavori, PSC); mettere a disposizione degli RLS / RLST, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, copia del PSC e del POS e consultarli in merito ai contenuti dei Piani presentandoli in riunione; raccogliere il POS delle imprese subappaltatrici e metterli a disposizione del coordinatore in fase esecutiva, dopodiché, qualora lo richieda il coordinatore, deve aggiornare il proprio POS così come sono tenute a farlo le imprese subappaltatrici; aiutare nella direzione e coordinamento delle attività di cantiere.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la persona, con attitudini e capacità adeguate, avente i requisiti richiesti dalla normativa, incaricata dal datore di lavoro, per collaborare nell’individuazione e valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza.

Il medico competente, che come già detto prima, viene nominato dal datore di lavoro, ed è il medico incaricato della stesura del protocollo sanitario. Egli dispone accertamenti preventivi con il preciso scopo di valutare l’idoneità alla mansione specifica dei lavoratori e accertamenti periodici per controllare il loro stato di salute. Il medico competente, infine, ha il compito di compilare una cartella sanitaria personale per ogni singolo lavoratore, con l’obbligo di aggiornarla ad ogni controllo sanitario previsto o in seguito ad una malattia.

Il lavoratore è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Siccome le norme per la sicurezza sono state redatte principalmente per la sua salvaguardia, il lavoratore ha l’obbligo di rispettarle, di partecipare ai corsi di Informazione e Formazione e di utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale messi a sua disposizione da parte del Datore di Lavoro. Inoltre deve comunicare al medico competente eventuali variazioni al suo stato di salute correlate alle mansioni svolte durante l’attività lavorativa.

Il lavoratore autonomo, invece, è quella persona fisica che partecipa alla realizzazione dell’opera con risorse proprie, senza rapporti di subordinazione o dipendenti propri.

Come per il “lavoratore” anch’egli deve attenersi alle indicazioni fornite dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice e dal coordinatore in fase di esecuzione per la salvaguardia della propria salute. Sia il lavoratore, sia il lavoratore autonomo in caso di negligenza possono incorrere in sanzioni penali.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il rappresentante dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza; attraverso un’assemblea aziendale viene eletto direttamente dai lavoratori (RLS). Questa figura può essere individuata anche in ambito territoriale (RLST).

Gli addetti alle emergenze sono, invece, dei lavoratori che sono scelti dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure gestione delle emergenze. Essi intervengono direttamente nei casi di emergenza dovuto ad incendi, terremoti etc… o in caso di emergenze di tipo sanitario. Per la particolare importanza del loro compito essi devono essere debitamente formati e devono disporre di tutte le attrezzature utili previste dalla normativa vigente. A meno che non dispongano di un giustificato motivo, gli addetti alle emergenze non possono rifiutare la designazione da parte del datore. La loro formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e sono esenti da responsabilità soggette a sanzione. È compito del datore di lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione, prevedere procedure per la gestione delle emergenze, vale a dire attuare quelle procedure operative indicate per interventi di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio.