Corsi RSPP e ASPP
Il 07 luglio 2016 è stato emanato il nuovo Accordo Stato Regioni che, abroga il precedente del 26 gennaio 2006 e disciplina la formazione e l’aggiornamento degli RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) e degli ASPP (Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione) secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 81/2008.
Le principali modifiche, rispetto alla precedente normativa, riguardano:
- i soggetti formatori (requisiti);
- i docenti (requisiti);
- la modalità di organizzazione dei corsi e la disciplina della modalità e-learning (Allegato II);
- il riconoscimento dei crediti per la formazione e l’aggiornamento (Allegato III);
- l’articolazione del percorso formativo (moduli A, B, C);
- i titoli di studio esonerati;
- la formazione pregressa riconosciuta;
- l’aggiornamento della formazione.
La nomina a RSPP/ASPP è subordinata al possesso di due requisiti:
- Titolo di studio non inferiore a diploma di scuola media secondaria superiore;
- Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Il percorso formativo è articolato nel seguente modo:
- Modulo A (28 ore) – Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore e può essere svolto in modalità e-learning. Il Modulo A costituisce credito permanente, quindi non è soggetto ad aggiornamenti.
- Modulo B (48 ore) – Il modulo B è legato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa ed è richiesto per lo svolgimento delle funzioni sia di RSPP che di ASPP. Il modulo B è comune a tutti i settori produttivi ed ha una durata di 48 ore. Vengono quindi aboliti i precedenti moduli denominati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Tale modulo è quindi esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione:
- Modulo B-SP1 (12 ore): agricoltura e pesca;
- Modulo B-SP2 (16 ore): cave e costruzioni;
- Modulo B-SP3 (12 ore): sanità;
- Modulo B-SP4 (16 ore): chimico e petrolchimico.
Il modulo B e B specialistici sono soggetti ad aggiornamento quinquennale.
- Modulo C (24 ore) – Il modulo C è richiesto esclusivamente per lo svolgimento della funzione di RSPP e tratta temi come la formazione, l'informazione, la comunicazione, i sistemi di gestione e l’ergonomia.
Il Modulo C costituisce credito permanente, quindi non è soggetto ad aggiornamenti.
La durata di tutti i corsi esclude le verifiche finali di apprendimento.
Esonero - L’esonero dalla frequenza dei moduli A e B è riconosciuto per le classi di laurea di ingegneria e di architettura secondo il dettaglio riportato nell’Allegato I del suddetto Accordo. Resta obbligatorio per gli RSPP ed ASPP la frequenza di eventuali moduli B specialistici e l’aggiornamento del modulo B comune entro 5 anni dal conseguimento del titolo di laurea. Per i soli RSPP resta anche obbligatorio la frequenza del modulo C che costituisce credito permanente.
Formazione pregressa – Tutti coloro che non cambiano settore produttivo non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi ai contenuti del nuovo Accordo. Ulteriori ore di formazione sono previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo con la frequenza del relativo modulo B specialistico.
Aggiornamento – L’aggiornamento è richiesto unicamente per il modulo B e B specialistici, per un totale di 40 ore nel quinquennio per l’RSPP e 20 ore nel quinquennio per l’ASPP.
Inoltre:
- l’aggiornamento può essere svolto in modalità e-learning.
- l’aggiornamento mediante convegni e seminari è possibile ma non può essere superiore al 50% delle ore previste.
E’ da sottolineare che il corso di aggiornamento RSPP 40 ore è valido come corso di aggiornamento coordinatore 40 ore e viceversa. Stessa cosa vale anche con il corso di aggiornamento formatori.
In caso in cui il modulo B non sia stato aggiornato entro 5 anni dal corso di formazione base, esonero o precedente aggiornamento, non sarà possibile rivestire l’incarico di RSPP o ASPP fino a nuovo aggiornamento.