Il Datore di Lavoro RSPP

RSPP Datore di Lavoro: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Come previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, il D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro può assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), assumendo così la nomina di RSPP Datore di Lavoro o DL SPP.

Il D. Lgs. 81/08 obbliga i Datori di Lavoro a designare i componenti dell'SPP ossia il Servizio di Prevenzione e Protezione che è composto da:

  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Per dare la possibilità alle aziende più piccole di alleggerire la struttura organizzativa, il D. Lgs. 81/08 dà la possibilità al Datore di Lavoro di assumere lui stesso la carica di RSPP, a seguito di un corso di formazione con delle caratteristiche specifiche rispetto al tipo di attività svolta dall'azienda.

Quando il Datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP Datore di Lavoro

Tutti i casi in cui il Datore di Lavoro può assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono elencati all'allegato II del D. Lgs. 81/08. Questa possibilità si basa soprattutto sul numero di dipendenti che ha l'azienda anche se, in alcuni casi, sopraggiungono delle eccezioni.

Ad esempio, il Datore di Lavoro può assumere il ruolo di RSPP nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori.

La prima eccezione riguarda il primo punto di questo elenco. Infatti, sono escluse le aziende con particolari attività come ad esempio:

  • Le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 Maggio 1988 n. 175 e successive modifiche;
  • Le centrali termoelettriche;
  • Gli impianti e i laboratori nucleari;
  • Le aziende estrattive;
  • Le aziende che svolgono altre attività minerarie;
  • Le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.

Gli obblighi del RSPP Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro ha sempre l'obbligo di comunicare le generalità del RSPP, tanto che la sua mancata designazione è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi oppure con l’ammenda che oscilla dai 2740 € a 7014,40 €.

Nel caso in cui decida di ricoprire lui stesso questo ruolo, non dovrà chiedere alcuna autorizzazione ma farne previa comunicazione al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Un ulteriore obbligo che deve essere rispettato dal RSPP Datore di lavoro è la partecipazione al corso di formazione e successive sessioni di aggiornamento. I contenuti e la durata sono normati all'interno dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Corsi di formazione e aggiornamento per DL RSPP

In particolare, i percorsi formativi per DL RSPP sono strutturati in 4 moduli: Normativo, Gestionale, Tecnico, Relazionale, e, la durata complessiva è variabile in base al livello di rischio in cui ricade l'azienda. Esistono 3 livelli di rischio, basso, medio e alto e, per determinarlo, occorre conoscere il codice ATECO dell'attività in questione.

L'elenco fornito nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, collega ogni codice ATECO a uno specifico livello di rischio e, di conseguenza, a uno specifico corso di formazione:

  • Formazione DL RSPP Rischio Basso: 16 ore;
  • Formazione DL RSPP Rischio Medio: 32 ore;
  • Formazione DL RSPP Rischio Alto: 48 ore.

Inoltre, il DLSPP deve obbligatoriamente seguire un corso di aggiornamento ogni 5 anni con un monte ore che dipende dal livello di rischio individuato per l'azienda:

  • Aggiornamento DL RSPP Rischio Basso: 5 ore;
  • Aggiornamento DL RSPP Rischio Medio: 10 ore;
  • Aggiornamento DL RSPP Rischio Alto: 14 ore.

Primo modulo, Normativo

Il primo modulo, riguarda l’aspetto giuridico del ruolo del DL RSPP e si articola in più sotto-argomenti come:

  • Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • Lgs. 81/08: cosa prevede riguardo compiti, obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale;
  • La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa per i lavoratori;
  • Approfondimento circa le responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica, ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;
  • Studio del sistema istituzionale della prevenzione.

Secondo modulo, Gestionale

Il secondo modulo, analizza il tema della sicurezza dal punto di vista della gestione e dell’organizzazione delle attività lavorative. I principali argomenti trattati sono:

  • I criteri e gli strumenti da applicare per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • La valutazione degli infortuni mancati (o near miss) e delle loro modalità di accadimento;
  • L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze in generale;
  • La gestione della documentazione tecnico-amministrativa;
  • La compilazione del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
  • Gli obblighi connessi a eventuali contratti di appalto, d’opera o di somministrazione.

Terzo modulo, Tecnico

Il terzo modulo è quello Tecnico, e approfondisce le modalità di individuazione e valutazione dei rischi. Questo modulo deve essere svolto obbligatoriamente in aula o in videoconferenza.

I principali argomenti trattati sono:

  • Quali sono i principali fattori di rischio e le relative misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative e procedurali;
  • I dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • Il rischio da stress lavoro-correlato;
  • La sorveglianza sanitaria.

Quarto modulo, Relazionale

L’ultimo modulo, il quarto è quello Relazionale e forma i DL RSPP sulle modalità di formazione e consultazione dei lavoratori. Anch’esso deve essere seguito in presenza. I principali argomenti trattati sono:

  • Le tecniche di comunicazione efficace;
  • La consultazione e la partecipazione dei RLS;
  • L'informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori;
  • Modalità di nomina e funzioni dei RLS.

Formazione e aggiornamento per DL RSPP in modalità e-learning e videoconferenza

Secondo quanto riportato nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i candidati dei corsi di formazione possono seguire le lezioni in modalità e-learning solo i primi due moduli "Normativo" e "Gestionale", mentre questo non è possibile per il terzo e il quarto modulo, Tecnico e Relazionale, che dovranno essere seguiti in presenza o in videoconferenza.

Invece, i corsi di aggiornamento possono essere seguiti indistintamente sia in modalità e-learning che in presenza o videoconferenza.