Medico Competente: Nomina, obblighi e responsabilità

Medico Competente: Nomina, obblighi e responsabilità

Il Medico Competente è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dal D.Lgs 81/08 e collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)

I compiti principali del Medico Competente, che collabora a stretto contatto con il Datore di Lavoro, sono:

  1. Eseguire la valutazione dei rischi sanitari connessi all'attività lavorativa;
  2. Individuare criticità, dove presenti e proporre soluzioni;
  3. Eseguire la sorveglianza sanitaria finalizzata alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Nomina del Medico Competente

La nomina del Medico Competente non è sempre obbligatoria ma lo diventa in alcuni casi particolari, previsti nel D.lgs. 81/08, ossia quando il legislatore richiede che debbano essere effettuati controlli preventivi e/o periodici sui lavoratori, la cosiddetta sorveglianza sanitaria.

Alcuni casi in cui la nomina è obbligatoria sono i seguenti:

  • Lavoratori addetti ai videoterminali che utilizzino tali dispositivi in modo sistematico ed abituale per almeno 20 ore settimanali;
  • Lavoratori addetti alla movimentazione manuale di carichi, e in particolari quelli sottoposti a un rischio di lesioni dorso-lombari;
  • Lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, piombo, amianto e rumore;
  • Lavoratori che prestano servizio in presenza di altezza o su impianti ad alta tensione;
  • Lavoratori addetti al lavoro notturno.

La nomina spetta al Datore di Lavoro dopo aver valutato i rischi sanitari dell'attività lavorativa e aver consultato l'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e avviene tramite apposita lettera di incarico che deve contenere i seguenti dati:

  • I dati dell'azienda presso cui lavorerà il Medico Competente;
  • I dati anagrafici del Rappresentante Legale dell'azienda;
  • L'elenco delle mansioni che il Medico avrà in azienda;
  • La data della nomina;
  • La firma del Datore di Lavoro;
  • La firma del Medico per accettazione.

I requisiti per essere nominato Medico Competente sono riportati nell'articolo 38 del D.lgs. 81/08 e sono:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • Docenza in una delle seguenti: medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro o clinica del lavoro;
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.

Oltre a possedere uno dei precedenti requisiti, è necessario essere iscritti all'Elenco dei Medici Competenti istituito dal Ministero della Salute e seguire un programma di formazione continua definito Educazione Continua in Medicina (ECM) ogni tre anni: la mancata partecipazione costituisce illecito e per tanto è punito dall'ordine professionale come previsto dal regolamento.

Infine, il Medico Competente, in virtù dei requisiti riportati sopra, possiede le competenze necessarie per erogare la formazione tecnico-pratica nei corsi di primo soccorso.

Si ricorda inoltre che il Medico può essere un dipendente dell'azienda o un libero professionista.

Gli obblighi del Medico Competente

Come visto nell’introduzione, i compiti principali del Medico Competente sono l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del programma per la sorveglianza sanitaria.

Tale programma deve contenere uno specifico protocollo sanitario che preveda una serie di visite che il lavoratore dovrà obbligatoriamente effettuare durante il suo percorso lavorativo in azienda. In particolare:

  • Visite preventive, per garantire l'idoneità dei lavoratori alla loro specifica mansione. Devono essere effettuate prima di iniziare l'attività lavorativa e ripetute nel caso sia previsto un cambio di mansione;
  • Visite periodiche, per monitorare lo stato di salute dei lavoratori e quindi il mantenimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa;
  • Visite straordinarie, su specifica richiesta dei lavoratori se ritengono di essere affetti da disturbi derivanti dall’attività lavorativa;
  • Visite alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuate al termine del rapporto di lavoro o alla scadenza del contratto. Questa tipologia di visite viene richiesto solo in alcuni casi e per lavoratori esposti a particolari rischi, ad esempio l’esposizione all’amianto;
  • Visite al rientro al lavoro, nei casi di assenza per malattia per un periodo superiore ai 60 giorni.

Successivamente alla visita il Medico esprimerà un giudizio di idoneità che consegnerà in forma cartacea al lavoratore. Il giudizio del Medico, in base alle condizioni sanitarie del lavoratore, può essere:

  • Idoneo alla mansione specifica;
  • Momentaneamente non idoneo, se le condizioni di salute del lavoratore gli impediscono solo temporaneamente di svolgere la sua mansione;
  • Idoneo con limitazioni, il lavoratore può svolgere la sua mansione solo con le dovute attenzioni, come ad esempio evitando il sollevamento di carichi;
  • Non idoneo alla mansione specifica, in questo caso il datore di lavoro in accordo con il Medico Competente dovrà assegnare una nuova mansione del lavoratore.

Oltre al piano di sorveglianza sanitaria, il Medico Competente, come previsto dall’articolo 25 del TUSL, ha anche la responsabilità di:

  • Riportare periodicamente al Datore di Lavoro, al RSPP e ai RLS, i risultati in forma aggregata ed anonima relativi alla sorveglianza sanitaria, comprese eventuali situazioni di rischio con il fine di attuare le misure necessarie per la tutela della salute psicofisica dei lavoratori;
  • Fare un sopralluogo con cadenza almeno annuale, per valutare l’eventuale presenza di rischi ambientali;
  • Custodire, sotto la propria responsabilità, tutta la documentazione sanitaria dei lavoratori nel luogo stabilito insieme al Datore di Lavoro al momento della nomina. Le cartelle sanitarie devono essere conservate per almeno 10 anni dalla cessazione del contratto di lavoro.

Le responsabilità del Medico Competente

Sia il Medico Competente che il Datore di Lavoro andrebbero incontro a pesanti sanzioni nel caso fossero riscontrate irregolarità nell'applicazione del piano di sorveglianza sanitaria. In particolare, come precisato dalla Circolare n.3 del 12/10/2017 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Medico Competente rischia:

  • Un arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1315,20 a 5699,20 euro per mancata valutazione dell’idoneità del lavoratore per l’adempimento di specifiche mansioni;
  • Ammenda da 2192,00 a 4384,00 euro per l’omissione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria. Tale ammenda raddoppia in presenza di più di 5 lavoratori e triplica con più di 10;
  • Ammenda da 1096,00 a 4932,00 euro, laddove il lavoratore oggetto di sorveglianza sanitaria si all’opera prima di aver ricevuto il giudizio di idoneità.

Il Medico Competente ha responsabilità penali solo nel caso in cui non collabori, nell’ambito delle sue competenze, con il Datore di Lavoro e l’SPP nell’individuazione dei rischi e le proposte di misure adeguate alla prevenzione e mitigazione.