DPI: i Dispositivi di Protezione Individuale
La sigla DPI sta per Dispositivo di Protezione Individuale e la definizione viene riportata nell’articolo 74 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
A seguire, l'articolo 75 specifica quando è richiesto il loro utilizzo, e cioè quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Questo significa che prima dei DPI devono essere considerate tutte una serie di misure per la protezione dagli infortuni e solo in ultima istanza viene valutata l'esigenza di dotare lavoratori dei DPI specifici per l'attività svolta.
Tipi di DPI e caratteristiche
Le tipologie e le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale sono oggetto dell'articolo 76 del D.Lgs. 81/08, che è stato poi integrato con il D.Lgs. 17 del 2019 il quale suddivide i DPI in tre categorie:
- DPI di I categoria o a progettazione semplicedestinati a salvaguardare il soggetto dal rischio di danni fisici di lieve entità come potrebbero essere lesioni da strumenti meccanici, prodotti per la pulizia, oggetti con temperatura superiore a 50°, fenomeni atmosferici, lievi vibrazioni e raggi solari;
- DPI di II categoria, che non rientrano nelle altre due;
- DPI di III categoriao a progettazione complessa destinati a salvaguardare il soggetto da rischio di morte o lesioni gravi come:
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- Danni all'apparato respiratorio derivanti da aerosol solidi, liquidi, gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- Danni dovuti ad agenti chimici, agenti biologici nocivi e da radiazioni ionizzanti;
- Effetti negativi generati da una esposizione ad alta temperatura con conseguenze comparabili a quelle generate dall'esposizione a una temperatura d'aria non inferiore a 100° C;
- Effetti negativi generati da una esposizione a bassa temperatura con conseguenze comparabili a quelle generate dall'esposizione a una temperatura d'aria di -50° C o inferiore;
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- Quelle connesse ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose;
- Annegamento;
- Tagli da seghe a catena portatili;
- Getti ad alta pressione;
- Ferite da proiettile o da coltello;
- Rumore.
Il lavoratore non deve essere solo formato sull’uso e la funzione ma anche addestrato all'utilizzo.
Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono riportare la marcatura CE. Laddove non fosse possibile per un qualsiasi motivo, tale marcatura deve essere riportata sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento del DPI. Tali documenti devono obbligatoriamente comprendere le istruzioni di utilizzo che, se commercializzati in Italia, devono essere in italiano.
Tali istruzioni devono essere chiare e comprensibili e devono contenere, oltre alle informazioni sull'impiego, anche quelle riguardo le modalità di magazzinaggio, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione. I controlli periodici, dove previsti, devono essere effettuati da personale specializzato. In aggiunta a ciò, il lavoratore è tenuto al controllo visivo ogni qual volta si appresta ad utilizzare un DPI.
Inoltre, i DPI sono soggetti a scadenza, vale a dire che hanno una durata massima di impiego. Sulle istruzioni deve essere riportata la data di fabbricazione e la durata massima di utilizzo del DPI in questione: queste informazioni rendono possibile dedurne la data di fine vita, oltre la quale le caratteristiche di protezione non sono più garantite.
Gli obblighi del Datore di lavoro
Il primo obbligo del Datore di Lavoro è quello di fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori: nessun lavoratore dovrà sostenere alcun costo per l'acquisto e la consegna deve essere registrata tramite apposito modulo di consegna.
Oltre a ciò, il D.lgs. 81/08 fornisce una lista degli obblighi in capo al Datore di Lavoro, di cui segue una lista non esaustiva:
- Deve scegliere i DPI adeguati dopo aver eseguito una valutazione dei rischi accurata rispetto alla natura dell'attività lavorativa;
- Deve aggiornare la scelta del DPI in caso di cambi sostanziali nella valutazione dei rischi fatta in precedenza;
- Deve assicurarsi che venga fatta la manutenzione necessaria ai DPI per mantenerli nelle condizioni che gli permettono di funzionare correttamente, che siano puliti ed igienizzati;
- Deve assicurarsi che ogni DPI venga usato solo per l'uso previsto;
- Deve informare e formare i lavoratori sull'uso dei DPI e addestrarli con la pratica al loro uso, soprattutto per quanto concerne quelli di III Categoria;
- Deve stabilire le procedure aziendali per l'uso, la riconsegna e il deposito di ogni tipologia di DPI.
Gli obblighi dei Preposti
Il TUSL norma anche gli obblighi a cui sono sottoposti i Preposti per quanto riguarda l'uso dei DPI. In particolare i Preposti hanno l'obbligo di:
- Vigilare sul corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e, in caso di persistente inosservanza, informare chi di dovere;
- Nel caso in cui venisse a conoscenza di deficienze riguardo la fornitura dei DPI, è tenuto a informare il Datore di Lavoro.
Gli obblighi del Lavoratore
La sicurezza sul luogo di lavoro è un affare che coinvolge i lavoratori a tutti i livelli, per questo, nel caso dei Dispositivi di Protezione Individuale, anche i lavoratori hanno degli obblighi da assolvere. Oltre ad avere l'obbligo di utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale laddove previsti, i lavoratori devono:
- Sottoporsi al programma di formazione e addestramento per il corretto uso dei DPI;
- Devono provvedere alla cura di quelli a loro disposizione e non apportare alcuna modifica di loro iniziativa;
- Sono tenuti a comunicare al Datore di lavoro o al Preposto qualsiasi inconveniente derivato dall'uso dei DPI o eventuali loro difetti.