I lavori in quota: rischi, obblighi e formazione

I lavori in quota: rischi, obblighi e formazione 

I lavori in quota sono fra le attività a maggior rischio di infortunio e, il settore dove sono più diffuse queste mansioni è senza dubbio l'edilizia. 

La definizione di lavori in quota è fornita dal D.lgs. 81/08 nel Capo 2 del Titolo IV Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota: si intende l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta dall'alto da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile

Il legislatore non ha fornito una definizione di piano stabile, ma è ormai prassi riferirsi con questa espressione a un piano o superficie priva di energia potenziale, che non può subire modifiche a causa dall'azione della forza di gravità. Sono considerati, ad esempio, piani stabili, il terreno e il pavimento di un edificio

I Rischi del lavoro in quota 

Il rischio principale a cui è esposto un lavoratore che lavora a più di 2 metri da terra è quello di cadere dall'alto e per questo subire un infortunio grave. Ma non è l'unico rischio, ad esempio ci sono dei rischi legati all'effetto pendolo, ossia la possibilità che il lavoratore urti un oggetto a causa dell'oscillazione causata dal suo DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) qualora stia lavorando in sospensione. Oppure, il lavoratore, che a seguito di una caduta si trovi appeso alla sua imbracatura in attesa dei soccorsi potrebbe perdere i sensi o soffocare, per la cosiddetta sindrome da imbraco. 

Inoltre, non possono essere trascurati i risvolti psicologici di una mansione tanto rischiosa. 

Le cause più comuni degli incidenti che coinvolgono chi lavora in quota sono dovuti alla mancanza di formazione e/o conoscenza dei sistemi di protezione, per mancanza di punti di ancoraggio o per l'inadeguatezza dei sistemi di protezione.

Quindi, per ridurre i rischi legati alle mansioni svolte in quota, si può agire su più fronti:

  • La formazione degli addetti ai lavori in quota;
  • L'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati;
  • L'adozione di Dispositivi di Protezione Collettivi (DPC) in linea con l'attività.
     

Gli obblighi del Datore di Lavoro 

Il Datore di Lavoro ha dei precisi obblighi stabiliti dal TUSL per quanto riguarda la gestione delle mansioni lavorative svolte in quota. 

Fra questi, il Datore di Lavoro: 

  • Deve fare la valutazione dei rischi legati a questa specifica attività lavorativa e inserirla nel DVR;
  • Deve individuare ed attuare misure di prevenzione e mitigazione e, ha l'obbligo di dare la priorità alle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali;
  • Deve fornire a chiunque entri in cantiere (quindi non solo ai lavoratori) i Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni;
  • Deve scegliere il tipo di sistema di accesso ai posti di lavoro in quota (scala a pioli, montacarichi, funi...) in base ad alcuni fattori tra cui la frequenza di circolazione, il dislivello e la durata dell'impiego;
  • Deve prevedere l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute, laddove necessari, e, nel caso non fosse possibile istallarli, adottare misure di sicurezza equivalenti;
  • Valutare costantemente le condizioni metereologiche che possono costituire un aumento del rischio per il lavoratore;
  • Se, nel caso di lavori in quota temporanei, le condizioni al contorno impediscono che il lavoro sia svolto in condizioni di sicurezza adeguate, deve scegliere le attrezzature più idonee;
  • Deve controllare che gli accessi siano garantiti sono al personale autorizzato;
  • Deve assicurarsi che le opere provvisorie siano allestite con materiali di qualità e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.
     

Inoltre, se è vero che non servono particolari requisiti per i lavori in quota, è anche vero che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di affidare compiti ai lavoratori che siano adeguati alle capacità e conoscenze in loro possesso. È quindi sua cura verificare che tale mansione sia si affidata a lavoratori in grado di gestirla, che non abbiano dipendenze da sostanze stupefacenti o alcol o altri problemi a livello psicologico. 

La formazione per chi lavora in quota 

E' obbligo del Datore di Lavoro formare i lavoratori che svolgono questo tipo di mansione, essendo la formazione una delle misure di prevenzione e protezione dagli infortuni per chi lavora in quota

La legge attualmente in vigore non dà alcuna indicazione riguarda al tipo di corsi che deve svolgere chi lavora in quota, pertanto, si fa riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 il quale prescrive in generale, che il Datore di Lavoro deve addestrare i lavoratori in merito a: 

  • Rischi a cui sono esposti durante l'attività lavorativa;
  • Misure di sicurezza da adottare;
  • Uso adeguato dell'attrezzatura da lavoro;
  • Corretto utilizzo dei DPI.
     

Tutto questo deve essere declinato in modo specifico per il lavoro in quota, anche per quanto concerne le ore di pratica: devono essere articolate in modo da mostrare il corretto utilizzo dei sistemi di ancoraggio e dei DPI anticaduta.

Altri argomenti trattati durante i corsi di formazione per chi lavora in quota riguardano la normativa di riferimento (D.lgs. 81/08), quali sono i danni che potrebbero verificarsi a seguito di una caduta dall'alto e la formazione per sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Solitamente il corso di riferimento per il settore edile ha una durata di 8 ore di cui 4 in classe e 4 di addestramento pratico

Quali sono i DPI anti caduta

I DPI anticaduta a cui fa riferimento il TUSL ai quali è necessario ricorrere (non per forza a più di uno contemporaneamente) qualora non fosse possibile installare dei Dispositivi di Protezione Collettivi, sono i seguenti:

  • Assorbitori di energia
  • Connettori;
  • Dispositivi di ancoraggio;
  • Cordini;
  • Dispositivi retrattili;
  • Guide o linee vita flessibili;
  • Guide o linee vita rigide;
  • Imbracature.
     

Tali dispositivi devono obbligatoriamente essere conformi alle norme tecniche UNI specifiche per ogni categoria di appartenenza:

  • UNI EN 341 - DPI contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa;
  • UNI EN 353-1 - DPI contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida;
  • UNI EN 353-2 - DPI contro le cadute dall'alto: Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile;
  • UNI EN 354 - DPI contro le cadute dall'alto – Cordini;
  • UNI EN 355 - DPI contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia;
  • UNI EN 360 - DPI contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile;
  • UNI EN 361 - DPI contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo;
  • UNI EN 362 - DPI contro le cadute dall'alto – Connettori;
  • UNI EN 363 - DPI contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta;
  • UNI EN 813 - DPI contro le cadute dall'alto - Cinture con cosciali.