La Direttiva Macchine 2006/42/CE e il D. Lgs. 17 del 27.01.2010

La Direttiva Macchine 2006/42/CE e il D. Lgs. 17 del 27.01.2010

Con il Decreto Legislativo 17 del 27 gennaio 2010, si è data attuazione in Italia alla direttiva europea 2006/42/CE circa la sicurezza delle macchine ed è formalmente in vigore dal 6 Marzo 2010.

Nel solo settore delle costruzioni, i dati Inail per il 2022, segnalano un numero complessivo di infortuni pari a 30 mila unità, di cuiil 20% collegato all'utilizzo di attrezzature da lavoro. Questo per sottolineare l'importanza della sicurezza relativa alle macchine: dalla formazione del personale alla manutenzione e controllo dell'attrezzatura in sé.

La direttiva europea 2006/42/CE ha lo scopo di imporre le regole necessarie alla produzione e all'immissione sul mercato di macchine sicure con il fine ultimo di ridurre il rischio di danni e infortuni sul luogo di lavoro.

Definizioni e prescrizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE

Prima di entrare nel vivo dei dettami della Direttiva è necessario definire alcune espressioni che compaiono spesso nel testo di legge.

Innanzitutto, nella Direttiva macchine si fa riferimento sia a macchine in senso stretto che macchine in senso lato (articolo 1.1 lettere dalla a) alla f)). Le prime sono definite come un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.

Mentre con macchine in senso lato si intendono

  • Attrezzature intercambiabili.
  • Componenti di sicurezza.
  • Accessori di sollevamento.
  • Catene, funi e cinghie.
  • Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
     

Inoltre, c'è una distinzione nella definizione dei macchinari in base all'anno di costruzione. Si definiscono: 

  • Macchine vecchie quelle costruite prima del 1996.
  • Macchine non più nuove quelle costruite fra il 1996 e il 2010.
  • Macchine nuove quelle costruite dopo il 2010.
     

Tutte le macchine costruite a partire dal 1996, ossia da quando è entrata in vigore la Direttiva 2006/42/CE, devono essere contrassegnate obbligatoriamente dalla marcatura CE a garanzia della conformità della macchina alle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Le macchine vecchie (costruite quindi prima del 1996) per le quali non è obbligatoria la marcatura CE, è invece necessario che rispettino i requisiti generali di sicurezza riportati nell'allegato V del D. Lgs. 81/2008.

Altre due definizioni importanti al fine della corretta interpretazione della direttiva macchine sono le seguenti:

  • immissione sul mercato: si intende la messa a disposizione di un macchinario sul mercato dell'Unione Europea;
  • messa in servizio: si intende il primo utilizzo (conforme alla sua destinazione) all'interno della Comunità Europea.

Alla luce delle precedenti informazioni, si può parlare in modo più specifico di cosa prevede la Direttiva 2006/42/CE e il suo decreto d'attuazione, il D.Lgs. 17 del 2010.

Ruoli e responsabilità

Il fabbricante o il mandatario della produzione di una macchina, prima dell'immissione sul mercato e/o della messa in servizio deve assicurarsi che:
 

  • La macchina soddisfi i requisiti per la tutela della salute e della sicurezza presenti nell'allegato I della Direttiva 2006/42/CE.
  • Espletare le procedure per la verifica della conformità all'articolo 12 della Direttiva.
  • Redigere la dichiarazione CE di conformità come riportato nell'allegato 2, parte 1, sezione A della Direttiva Macchine e assicurarsi che venga consegnata contestualmente alla consegna della macchina al legittimo acquirente.
  • Apporre la marcatura CE sulla macchina.
  • Fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo, come ad esempio le istruzioni.
     

Da parte sua, il Datore di Lavoro, ed eventualmente il RSPP, devono controllare la macchina per valutarne la conformità prima di renderla disponibile all'uso dei lavoratori. Questi ultimi possono essere considerati colpevoli di un infortunio nel caso in cui la macchina presenti un vizio palese. Con l’espressione vizio palese si intende una carenza del macchinario che qualsiasi persona in possesso di una idonea conoscenza nell'ambito di applicazione della stessa e delle leggi in materia, è in grado di rilevare durante una Valutazione dei rischi.

Nel caso dell’acquisto di una nuova macchina, i controlli che deve compiere il Datore di Lavoro e l’RSPP, se presente, sono, in ordine cronologico, i seguenti: 

  • Fare la valutazione dei rischi all’atto della scelta della macchina.
  • Una volta ricevuta la macchina dovrà procedere con l’installazione alla fine della quale, l’installatore dovrà rilasciare un certificato di corretta installazione.
  • Il Datore di Lavoro e l’RSPP procederanno con la valutazione di eventuali vizi palesi, faranno un collaudo se necessario e si accerteranno che il manuale e la dichiarazione di conformità siano complete e corrette.
  • Esecuzione della valutazione dei rischi residui in cui verranno riportate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per evitare danni e infortuni.
  • Il Datore di Lavoro provvederà a fare adeguata formazione sull’utilizzo della macchina ai lavoratori addetti.
     

Se invece in azienda sono presenti già dei macchinari ma sono considerati vecchi, è necessario allinearsi a quanto richiesto dall’articolo 70 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, procedendo quindi con una verifica dei requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

L’adeguamento ai requisiti di sicurezza non richiede che venga apposta la marcatura CE.

In ultima analisi, se si prospettasse il caso di dover apportare una modifica a una macchina con marcatura CE, non sempre è necessario procedere con l’intero iter per ottenere nuovamente la marcatura.

Ad esempio, non è necessario se le modifiche non sono sostanziali ossia non inducono dei rischi nuovi, non valutati precedentemente e nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione già in atto fossero già sufficienti per contenere eventuali nuovi rischi introdotti dalla modifica.

Alcune delle modifiche che richiedono una revisione della marcatura CE sono, ad esempio: 

  • Una variazione diportata in una macchina per il sollevamento pesi.
  • Una variazione nel quadro dei comandi.
  • Una variazione delle performance produttive dell’apparecchiatura.
     

Si ricorda che la Direttiva Macchine si applica anche a gruppi di macchine che lavorano in modo solidale per il raggiungimento di un obiettivo di produzione. In questo caso la marcatura CE dovrà essere sia dei singoli apparecchi che dell’insieme degli stessi.