Nuovo D.M. 02/09/2021: la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio.
L'addetto antincendio è un lavoratore nominato dal Datore di Lavoro che si occupa di attuare il Piano di Emergenza e di Evacuazione dell'azienda.
Gli addetti antincendio, insieme agli addetti al primo soccorso formano quella che, nel D. Lgs. n. 81/08, viene definita la Squadra di Emergenzache è tenuta ad intervenire in caso di incendio, terremoto, alluvione, catastrofe naturale o di infortunio aiutando i lavoratori in difficoltà e per supportare le operazioni dei Vigili del Fuoco.
La Squadra di Emergenza è obbligatoria in tutte le aziende, anche se, la stessa persona, può ricoprire entrambe le cariche: addetto all'antincendio e al primo soccorso. Inoltre, secondo l'articolo 34 del TUSL, lo stesso Datore di Lavoro può essere nominato addetto antincendio o di primo soccorso tranne che in alcuni casi particolari.
Il Datore di Lavoro e l’addetto antincendio hanno compiti diversi e complementari. Il primo deve occuparsi di:
- Valutare i rischi;
- Pianificare le misure antincendio di evacuazione e salvataggio tramite la redazione del Piano d'Emergenza;
- Nominare gli addetti;
- Assicurarsi che le disposizioni in materia vengano rispettate.
Nella nomina degli addetti, la scelta del Datore di Lavoro dovrà ricadere su una persona che si dimostri portata per questo compito: dinamica, che sappia mantenere la calma durante un’emergenza e sicura di sé. Successivamente, questa persona, dovrà obbligatoriamente seguire una formazione specifica come previsto dalla normativa vigente.
I compiti dell’addetto antincendio sono:
- Attuare le misure di prevenzione antincendio sui luoghi di lavoro, previste nel piano di emergenza;
- Assistere i soccorsi esterni (generalmente i Vigili del Fuoco) principalmente informandoli circa le caratteristiche del sito, il numero di persone presenti e i dispositivi antincendio presenti nella struttura;
- Controllare periodicamente i presidi antincendio (senza per questo sostituirsi ai controlli del personale specializzato).
Cosa cambia con il Nuovo D.M. 02/09/2021
L'articolo 37, comma 9 del D.lgs. 81/08 prescriveva che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
Le novità apportate dal DM 02/09/2021 riguardano proprio alcuni dettagli in merito alla formazione degli addetti antincendio:
- Cambia la classificazione delle aziende in base al loro livello di rischio;
- Viene specificato che l'aggiornamento deve avere cadenza quinquennale.
Le aziende, fino all’entrata in vigore del DM 2/9/2021 venivano classificate ad alto, medio o basso rischio di sviluppare un incendio a causa della loro attività. Con la nuova normativa, i tre livelli di rischio diventano rispettivamente 3-FOR, 2-FOR e 1-FOR, dal rischio più elevato a quello meno elevato.
Oltre alla denominazione si può dire che cambia ben poco a livello di contenuti: tale divisione non stravolge completamente la classificazione precedente prevista dal DM 10/3/98 ma si può invece affermare che in alcuni casi si riscontra completa sovrapponibilità.
L’elenco completo delle attività e la loro suddivisione sono riportati nell’allegato III del DM 2/9/21. Di seguito uno stralcio di tale elenco:
- 3-FOR: comprende 16 diverse attività tra cui ospedali, case di cura e di ricovero per anziani, uffici con oltre 1000 persone presenti, alberghi con oltre 200 posti letto, cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi, scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- 2-FOR: comprende tutte le attività soggette al controllo dei Vigili Del Fuoco secondo il DPR 151/11 (a meno che non sono presenti nel Livello 3) e i cantieri dove si utilizzano sostanze infiammabili e fiamme libere (sono escluse quelle dove tali attività avvengono interamente all'aperto);
- 1-FOR: tutte le attività che non ricadono nei livelli precedenti, ove generalmente non vengono usate sostanze infiammabili e dove l'attività svolta è poco suscettibile di sviluppo e propagazione di fiamme.
Il Datore di lavoro, a seguito di una valutazione dei rischi, assegnerà alla sua realtà aziendale uno dei 3 livelli di rischio previsti nel DM 2/9/21. Solo a questo punto sarà in grado di decidere quale corso di formazione dovranno seguire i suoi addetti antincendio.
I corsi di formazione e aggiornamento secondo il nuovo DM 2/9/21
I corsi di formazione vengono organizzati secondo la suddivisione appena riportata, in base all’attività svolta in quella realtà specifica.
In particolare, per le aziende del livello 3-FOR sono previste 16 ore di formazione, per le aziende che ricadono nel Livello 2-FOR, le ore di formazione scendono a 8 mentre, per le aziende a basso rischio di incendio, 1-FOR, sono previste 4 ore di formazione.
Nel luglio 2022, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato un documento intitolato Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per dettagliare le modalità di svolgimento dei corsi. Tale documento ha il chiaro intento di dare un risvolto pratico ai corsi di formazione per gli addenti all’antincendio.
Queste indicazioni riguardano la possibilità di effettuare una prova di spegnimento con estintori su un focolare creato ad hoc. Durante le prove pratiche, gli studenti dovranno essere dotati di casco, protezione per gli occhi, guanti da lavoro, e calzature chiuse con buona aderenza al suolo.
Questa prova è prevista per tutti i 3 i livelli di rischio. Per i soli due livelli più elevati, 2-FOR e 3-FOR, la precedente dovrà essere integrata da prova con naspi e idranti.
Tutti i corsi di formazione e aggiornamento antincendio possono essere erogati, oltre che in presenza, anche in videoconferenza per la sola parte teorica, la parte pratica deve essere integrata in presenza.
Per chi ha già fatto un corso per addetti antincendio prima dell’entrata in vigore del DM 2/9/21, si prospettano due diversi scenari:
- Se l’ultimo corso risale a una data precedente al 4 ottobre 2017 dovrà programmare una sessione di aggiornamento entro il 4 ottobre 2023;
- Se la data dell’ultimo corso di formazione è successiva a quella del 4 Ottobre 2017, dovrà seguire una sessione di aggiornamento entro 5 anni da tale data.