L’RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
La sigla RSPP indica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che è, la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D. Lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Oltre all’RSPP, le altre figure professionali che fanno parte dell’SPP sono gli ASPP ovvero gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, anche loro devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32.
Un importante aspetto è che gli RSPP e gli ASPP non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
Il SPP si occupa di tutto ciò che riguarda l'individuazione di rischi e le misure da mettere in campo per la prevenzione e protezione da tali rischi. In particolare, i membri dell’SPP, si occupano di:
- Individuare i fattori di rischio per l'azienda in esame;
- Predisporre le misure di prevenzione e protezione adeguate per tutelare i lavoratori;
- Elaborare le procedure di sicurezza in base all'attività svolta dall'azienda in esame;
- Organizzare la formazione dei lavoratori riguardo a rischi e relative misure di protezione;
- Fornire ai lavoratori le informazioni necessarie per preservare la propria salute, come, ad esempio, metterli in guardia dai pericoli connessi all'uso di sostanze chimiche, le procedure da seguire in caso di incendio, primo soccorso, etc.…
- Partecipa agli incontri periodici riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Normativa di riferimento per la nomina dell'RSSP
La legge che regola tutti gli aspetti in merito alla sicurezza sul lavoro, compreso quello della nomina dei componenti dell’SPP e dei requisiti necessari per assolvere a tale compito è il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n.81, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) ed in particolare gli articoli da 31 a 34 della Sezione III, Titolo I.
Secondo il D.lgs. 81/08, è compito del Datore di lavoro occuparsi della nomina di tutti i membri del Servizio di Prevenzione e Protezione, tra cui, appunto, quella del Responsabile del servizio in questione: l'RSPP. Tali membri possono essere scelti sia fra il personale interno all'azienda, oppure identificati in figure esterne all’organizzazione.
I requisiti che devono soddisfare i componenti dell’SPP sono esplicitati all’interno dell’articolo 32: Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.
Di seguito un estratto dell'articolo 32 per capire quali sono i requisiti imprescindibili per poter essere nominato un membro dell’SPP:
- Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative in esame;
- Per lo svolgimento di tali funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, […] è necessario inoltre possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi,[…] di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
- Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al punto precedente (comma 2), dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003.
- Coloro che sono in possesso di una laurea in uno dei seguenti corsi di studio: le classi di laurea di ingegneria, architettura e scienze e tecniche della prevenzione sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B per ASPP/RSPP.
- I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare periodicamente dei corsi di aggiornamento.
Il secondo punto del precedente elenco fa un focus su particolare su una serie di requisiti richiesti solamente all’RSPP, che, oltre a possedere tutte le altre caratteristiche comuni agli altri componenti dell’SPP, è anche tenuto a formarsi in materia di:
- Prevenzione e protezione dei rischi;
- Organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative;
- Tecniche di comunicazione in azienda;
- Relazioni sindacali.
Facendo riferimento all’art. 34 del D. Lgs. n. 81/08, il Datore di Lavoro ha la possibilità di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP, se in possesso di tutti i requisiti sopraelencati e solo nei seguenti casi:
- Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti;
- Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti;
- Aziende della pesca: fino a 20 addetti;
- Altre Aziende: fino a 200 addetti.
Inoltre è tenuto a:
- A seguire un corso di almeno 16 ore e comunque non maggiore di 48 ore riguardante la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- Seguire periodicamente dei corsi di aggiornamento sulla stessa materia.
Il ruolo dell'RSPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per quanto sia un ruolo di responsabilità, non prevede alcuna autonomia in merito agli aspetti organizzativi dell'azienda: il Datore di Lavoro rimane in ogni caso il primo garante della sicurezza sul luogo di lavoro.
Il suo ruolo è quello di affiancare il Datore di Lavoro nella gestione della salute e della sicurezza in azienda, in qualità di consulente esperto in materia. Si occuperà quindi di affiancarlo durante la valutazione, la gestione dei rischi e, quindi, per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Può occuparsi di questi aspetti sia in prima persona che avvalendosi del supporto degli altri membri del SPP, secondo le loro specifiche competenze.
Data la sua mancanza di autonomia e responsabilità dirette, la legge non prevede nemmeno sanzioni specifiche per il RSPP in caso di reati connessi alla sicurezza in azienda. Nonostante ciò, può essere ritenuto responsabile o corresponsabile in merito a mancate attuazioni di misure di prevenzione e protezione ai danni dei lavoratori in caso si verifichi un infortunio a seguito di una sua valutazione imprecisa o del tutto errata dei rischi connessi all’attività lavorativa.