Secondo l'art. 46 del D.Lgs. 81/08, uno dei principali obblighi per il datore di lavoro è rappresentato dall'adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 18 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
I compiti dell'addetto sono a carattere di prevenzione ed in questo caso dovrà:
- svolgere attività di prevenzione incendi analizzando le fasi del processo lavorativo più a rischio;
- verficare e intervenire, se necessario, sul comportamento dei colleghi,
- verificare e controllare l'integrità e la regolarità delle attrezzature antincendio;
- verificare che la segnaletica antincendio sia esposta in maniera chiara e visibile.
e di lotta anticendio e pertanto dovrà:
- avvisare dell'emergenza in atto e recarsi sul posto e valutarne l'entità;
- intervenire utilizzando estintori se l'emergenza è di bassa entità;
- nel caso in cui non riesca a domare l'incendio, deve avviare e coordinare la procedura di evacuazione;
- avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza e i soccorsi esterni;
- disattivare eventuali valvole di gas o interruttori elettrici a rischio;
- isolare la zona per circoscrivere l'emergenza;
- verificare che tutto il personale sia giunto nel punto di ritrovo;
- supportare i soccorsi esterni fornendo tutte le informazioni;
- segnalare la fine dell'emergenza quando il pericolo scompare;
- accertarsi della sicurezza degli impianti e dei locali e chiedere la ripresa dell'attività.
Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 che norma i nuovi corsi antincendio ed i relativi aggiornamenti, suddividendo le attività lavorative in 3 livelli. Di seguito l'elenco dei nuovi percorsi normativi:
- (Tipo 1-FOR) Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) da 4 ore;
- (Tipo 2-FOR) Formazione per Addetti Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) da 8 ore;
- (Tipo 3-FOR) Formazione per Addetti Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) da 16 ore;
- (Tipo 1-AGG) Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) da 2 ore;
- (Tipo 2-AGG) Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) da 5 ore;
- (Tipo 3-AGG) Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) da 8 ore.