Il Lavoratore, com'è definito dal D.Lgs. 81/08?
L’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008 denominato "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro" definisce e inquadra il “lavoratore” come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i volontari, i lavoratori socialmente utili.
Gli Obblighi dei Lavoratori
Gli obblighi dei Lavoratori sono riportati al comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Obblighi:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
La Formazione dei Lavoratori
Gli obblighi che ha il Datore di Lavoro in merito alla formazione dei lavoratori, come sopra inquadrati, sono riportati negli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08; i contenuti della formazione e la durata sono quelli previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
I corsi per i lavoratori prevedono una formazione generale (4 ore), uguale per tutti, che rappresenta un credito permanente; inoltre è prevista una formazione specifica il cui numero di ore formative dipende dalla classe di rischio dell’attività svolta identificata attraverso il CODICE ATECO:
- (4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica);Corso Completo Formazione Lavoratori Rischio Basso 8 ore
- (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica);Corso Completo Formazione Lavoratori Rischio Medio 12 ore
- (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica);Corso Completo Formazione Lavoratori Rischio Basso 16 ore
L’aggiornamento ha cadenza quinquennale e la normativa prevede un unico corso di 6 ore per tutte le classi di rischio (basso, medio, alto):