I Corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro in E-Learning

L'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08 definisce "Datore di Lavoro" il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
 

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08 e dell' Allegato II, i Datori di Lavoro possono assumere direttamente il ruolo di RSPP nella propria Azienda nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori
     

(*) I casi nei quali il Datore di Lavoro non può assumere direttamente l'incarico di Rsponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31, comma 6 lett. A) del D. Lgs. 81/08) sono:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche; 
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
     

L'obbligo di aggiornamento è quinquennale ed i corsi sono disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che stabilisce durata e programmi minimi in funzione della fascia di rischio aziendale, ed in particolare abbiamo:

I corsi di aggiornamento RSPP Datore di Lavoro sono erogati in modalità e-learning come previsto dall’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016.